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ICI sui fabbricati

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Le aliquote per l'ICI dell'anno 2011 del Comune di Monsummano Terme sono:

- ABITAZIONE PRINCIPALE: (A1-A8-A9): 5 per mille - ALTRI IMMOBILI: 7 per mille - DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: (A1-A8-A9): Euro 103,29 Ad una pertinenza dell'abitazione principale (garage, rimessa, box, ecc.) è applicata la stessa aliquota dell'abitazione principale ed eventuali eccedenze della detrazione per l'abitazione principale possono essere utilizzate per essa.

Con il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito in legge in data_24/07/2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26/07/2008 sono state esentate dal pagamento dell’ICI le abitazioni principali, ad eccezione di ville e castelli (A1, A8 e A9).

Sono considerate anche abitazioni principali: -l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; -l'unità immobiliare posseduta nel comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non sia locata.

Con risoluzione n. 12 del 05/06/2008 è stato chiarito che sono considerate abitazioni principali anche quelle che usufruiscono della sola aliquota ridotta, e quindi sono soggette ad esenzione le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado che vi hanno acquisito la residenza (cioè fratelli, nonni, genitori – non sono parenti il coniuge, i suoceri, i cognati, ecc.). Per quanto riguarda invece gli alloggi locati a soggetti residenti che li utilizzano come prima casa, con contratto regolarmente registrato, ai sensi dell'art.4 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito nella L.24 Ottobre 1996 n. 556, il Comune non aveva la potestà di assimilarli ad abitazione principale, e quindi rimangono soggetti all’ICI, con aliquota del 5%.

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni (vedere art. 9 regolamento comunale ICI.

Per poter usufruire delle suddette agevolazioni è necessaria anche la presentazione da parte del contribuente della relativa dichiarazione, che può essere effettuata con il modello scaricabile qui sotto alla voce “Denunce e comunicazioni”. 

20/05/2012 •

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