
Comunicato di Protezione Civile
In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi evidenziati in oggetto, questi sono da considerarsi CAUSA DI FORZA MAGGIORE, quindi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile i soggetti titolari dei mutui relativi agli edifici SGOMBERATI o inagibili, ovvero alla GESTION DI ATTIVITA’ di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza, UNA SOSPENSIONE DELLE RATE dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e qella della sola quota capitale.
Si invitano i cittadini che si trovassero nelle condizioni descritte a prednere contatti con i rispettivi istituti di credito per maggiorni informazioni.